STATUTO APS CARINI ASD
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
Art.1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, della L.R.T. 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “A.P.S. CARINI”, con sede in Carini (PA) in Corso Italia n. 140 che ha durata a tempo indeterminato.
Art.2) L’associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’associazione si pone come finalità istituzionali di svolgere “attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”, che cercherà di perseguire svolgendo qualsiasi attività e/o iniziativa sempre nel rispetto della dignità degli associati e senza trarne alcun utile.
Associati
Art.3) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.4) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota mensile. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.
Art.5) L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Art.6) L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Organi dell’Associazione
Art.7) Gli Organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (o di amministrazione);
- Il Presidente.
Art.8) L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso che sarà esporto nella sede sociale, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione dell’assemblea potrà avvenire anche a mezzo posta, e-mail, fax e sms.
In particolare, l’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio di amministrazione. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Art.9) L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.10) Il Consiglio Direttivo si compone di tre amministratori eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art.11) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
Bilancio Consuntivo e Preventivo
Art.14) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dell’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dell’Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
Risorse economiche e Patrimonio dell’Associazione
Art.15) Le risorse economiche e il patrimonio dell’associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:
- Quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- Contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Responsabilità patrimoniale
Art.16) L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convezioni stipulate. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Scioglimento dell’Associazione
Art.17) In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
Art.18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383. alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto in Carini, il 16/05/2013
I SOCI FONDATORI
Federico Gaspare
Castigliola Daniela
Provito Giovanni