Lo Statuto

STATUTO WINNING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L

Art.1) Denominazione

E’ costituita la società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, denominata: “WINNING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a.r.l”.

Art.2) Scopo

La società è senza scopo di lucro e ha come oggetto principale l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina della ginnastica, del nuoto, del calcetto, del tennis, dello squash, della pesistica e quanto altro riguarda la cultura fisica ed ogni attività sportiva in genere, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, della Federazione Ginnastica d’Italia, della Federazione Italiana Nuoto e dei suoi organi a cui si affilia, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà praticare. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni nazionale ed internazionali di appartenenza all’E.N.D.A.S. – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, o altro Ente di promozione sportiva a cui la società aderirà, e si impegna ad accettare- fin da ora- eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

  • effettuare la fornitura a terzi di servizi di promozione e di istruzione riguardanti di servizi di promozione e di le attività sportive e ricreative di qualsiasi specie, sia in sede sia altrove;
  • effettuare l’esercizio dei centri fitness sportivi, nonché l’esercizio dei centri estetici e di istituti di bellezza;
  • effettuare la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: bar-ristorante, palestra, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
  • compiere, in via strettamente strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, attività finanziarie;
  • promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
  • effettuare il noleggio in franchising del proprio marchio e del know-how ad esso connesso a terzi o semplicemente servizi di noleggio e/o locazione a terzi (associazioni e/o società dilettantistiche, club, privati, attività commerciali) di strutture sportive (palestre e/o impianti sportivi), con tutti i servizi e le attrezzature in esse contenute;
  • organizzare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
  • partecipare alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o da altri enti ed organizzazioni di promozione sociale della cultura e della pratica sportiva;
  • compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative are, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
    La società potrà, altresì, procedere all’affitto dell’azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa, sotto l’osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e seguenti del Codice Civile.
    Il tutto con l’espressa esclusione di ogni attività professionale protetta, nei limiti e con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art.3) Sede

La società ha sede legale nel Comune di Borgetto. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane o all’estero.

Art.4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Art.5) Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale, si applicano gli artt. 2841 e ss. C.C., in quanto compatibili con il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta. Non sono, comunque, ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito. Salvo che per il caso di cui all’art. 2482 ter C.C., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c.. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art.6) Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art.7) Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all’Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta (30) giorni, dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, della decisione che legittima il recesso, oppure – in mancanza di una decisione – dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L’esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell’organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso, non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della quota.

Art.8) Assemblee

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in forma assembleare. L’Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379, del Codice Civile. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In questo caso, gli amministratori segnalano – nella relazione prevista dall’articolo 2428, del Codice Civile – le ragioni della dilatazione. Le assemblee hanno luogo nella sede della società o altrove, nell’ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo amministrativo, con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci – per quanto concerne i loro rapporti con la società – si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante nel Registro delle Imprese, per dichiarazione fatta dai soci medesimi. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore in seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulta regolarmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze prevista per la prima convocazione. Anche senza alcuna formalità i convocazione, sarà comunque valida qualsiasi Assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione. Possono intervenire all’Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da persona da lui designata ed, in difetto eletta dall’Assemblea. Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, quando lo ritenga opportuno, da 2 (due) scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione. L’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art.9) Amministrazione e Rappresentanza

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri con poteri congiunti e/o disgiunti. Gli amministratori possono essere anche non soci. L’Organo amministrativo è eletto dall’Assemblea che ne determina il numero dei componenti e la durata. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva, per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica, all’atto della loro nomina. Qualora l’Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà, tra i propri membri, il Presidente, un Vicepresidente ed un segretario. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purché nella Regione in cui ha sede la società, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e Revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. L’Organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti sociali, esclusi soltanto quelli che la legge – in modo tassativo – riserva all’Assemblea. L’Organo amministrativo ha, quindi, fra l’altro, la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui, anche con Istituti di credito fondiario e prestare fidejussioni, in favore di terzi. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti,  nell’atto di nomina.

Art.10) Compenso degli Amministratori

 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute, per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, nonché un’indennità di fine mandato (TFM), nel limite del 20% (venti per cento) del compenso annuo lordo, di cui all’articolo 17, comma primo, lettera “c)”, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni.

Art.11) Organo di Controllo

Nei casi in cui la legge preveda l’obbligo della presenza di un Organo di controllo, potrà essere nominato un Sindaco unico o un Collegio Sindacale, operante ai sensi della normativa prevista, in tema di società per azioni. Il compenso è determinato dall’Assemblea.

Art.12) Controllo legale dei conti

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale, se nominato, che dovrà essere integralmente costituito dai Revisori contabili, iscritti nel Registro istituito prezzo il Ministero della Giustizia. L’Assemblea potrà, tuttavia, attribuire il controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una società di revisione, iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.13) Bilancio ed Utili

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’Organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio, a norma di legge. L’Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo “2)”. Dagli utili netti dell’esercizio deve essere dedotta la somma prevista dalle disposizioni di legge vigenti per la formazione della riserva legale. Gli utili e, comunque, i proventi delle attività non possono – in alcun caso – essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.

Art.14) Scioglimento

Lo scioglimento dell’assemblea è deliberato dall’assemblea dei soci con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. In caso di scioglimento della società l’assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito dovrà essere devoluto a fini sportivi.

Art.15) Clausola Compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la società, entro entra giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita nell’ambito della Provincia in cui ha sede la società, dell’arbitro nominato. L’arbitro procede in via irrituale, con dipenda da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art.16) Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186.